TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

STATUTO FEDERAZIONE IMPRESE

Art. 1 – Costituzione, sede, durata

È costituita la Federazione Imprese, in sigla di seguito denominata “F.IM.”, associazione volontaria e senza fini di lucro. Si configura quale Associazione di Categoria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4.12.1997, n° 460. La sede è stabilita in via Italia n.° 8 – CHIVASSO (TO). La stessa potrà essere trasferita all’interno del Comune o in altro Comune Italiano, con deliberazione della Direzione della Federazione Imprese. La F.IM. ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e compiti della F.IM.

La F.IM. è costituita da tutti gli associati che hanno la loro sede in Italia. Gli scopi della F.IM. sono:

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell’Artigianato, dell’Industria, del Commercio e Turismo, dell’Agricoltura ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, della Cooperazione, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici, imprenditori, dei legali rappresentanti di società e amministratori con deleghe operative di forme associate, iscritte alla F.IM.;

b) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali;

c) la stipula degli accordi sindacali a livello Nazionale;

d) apre proprie sedi in ogni Regione.

In diretta attuazione di tali scopi, la F.IM., svolge le seguenti attività:

1) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese e cooperazione operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, del lavoro autonomo, dei professionisti e dei pensionati; promuove inoltre una politica di aggregazione tra le Associazioni delle imprese al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

2) promuove la fornitura, anche diretta, di servizi di consulenza, assistenza, informazione alle imprese, alle imprenditrici, agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, mutualistici, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

3) promuove la formazione manageriale, la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori della F.IM. avvalendosi delle proprie strutture nazionali e/o società a questo scopo dalla stessa costituite o partecipate;

4) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;

5) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;

6) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

7) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II — La F.IM. Costituzione, obiettivi ed articolazione

Art. 3 Costituzione

La F.IM. costituisce il sistema unitario di rappresentanza di tutte le Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della Cooperazione, nonché delle imprenditrici, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo) e degli amministratori con deleghe operative di forme associate, dei legali rappresentanti e degli amministratori con deleghe operative nelle società di capitali, dei coadiuvanti delle imprese familiari, e dei professionisti che hanno sede legale sul territorio Italiano.

La F.IM., così definita, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

Art. 4 – Obiettivi

La F.IM. opera per l’affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato. A tal fine collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese e cooperazione operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali e sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese e cooperazione sono l’autonomia e l’integrazione sociale, l’indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.

La F.IM. opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

La F.IM. è autonoma dai Partiti e da qualsiasi Organizzazione politica o economica ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della cooperazione, nonché delle imprenditrici, degli imprenditori, di tutte le forme di lavoro autonomo e degli amministratori con deleghe operative di forme associate, dei legali rappresentanti e degli amministratori con deleghe operative nelle società di capitali, dei coadiuvanti delle imprese familiari e dei professionisti per la ricerca di convergenze con tutto il mondo del lavoro.

La F.IM. si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

La F.IM. si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

La F.IM. nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

a) la rappresentanza e tutela degli interessi degli associati;

b) la promozione economica degli associati;

c) la predisposizione e l’erogazione di servizi agli associati.

La F.IM. garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

La F.IM. definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della massima valorizzazione degli associati. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate in ogni settore produttivo.

La F.IM. concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali delle singole Regioni, dell’Italia e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Articolazione

La F.IM. rappresenta:

a) la sintesi degli interessi espressi dall’intero sistema Federale nazionale;

b) rappresenta l’unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza nelle singole Regioni;

c) opera per realizzare l’integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l’utilità, la creazione di valore, la solidarietà;

d) agisce come livello unificante per l’immagine e la comunicazione della F.IM.;

e) stabilisce gli ambiti di rappresentanza della Federazione, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;

f) valorizza il sistema generale unitario della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;

g) è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni operanti in Italia;

h) è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e Regionale e stipula contratti ed accordi sindacali;

i) cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche.

TITOLO III — Requisiti

Art. 6 – Requisiti di ammissione alla F.IM.

Possono aderire alla F.IM. tutte le Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie, delle Cooperative e delle relative forme associate, nonché le imprenditrici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo), i legali rappresentanti di società o gli amministratori con deleghe operative di forme associate, gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari ed i professionisti che hanno sede legale in Italia.

Gli associati alla F.IM. devono:

a) accettare lo Statuto della F.IM.

b) rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della F.IM.;

c) ottemperare al versamento delle quote associative, secondo le modalità e quantità stabilite dall’Assemblea nazionale della F.IM. anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell’intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

d) l’adesione impegna l’associato a fornire alla F.IM. ed agli Enti di emanazione, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi fatto salvo quanto previsto dal d. Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 – (GDPR) e s.m.i.;

e) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo della F.IM..

I diritti degli associati alla F.IM.

1) ciascun associato alla F.IM., avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto;

2) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto;

3) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca;

4) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema federale, secondo le norme del presente statuto;

5) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla presidenza debbono essere iscritti da almeno dodici mesi alla F.IM.;

6) per poter fruire dei servizi offerti dalla F.IM. è necessario essere associati.

TITOLO IV — Gli Organi della F.IM.

Art. 7 – Composizione degli organi

Gli organi della F.IM. sono composti da rappresentanti designati dalle Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della Cooperazione, nonché dalle imprenditrici, dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo), dai legali rappresentanti di società o dagli amministratori con deleghe operative di forme associate, dagli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, dai coadiuvanti delle imprese familiari e dai professionisti salvo quanto stabilito dai successivi articoli 16 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 17 (Collegio dei Garanti). Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante e i poteri e l’autonomia dell’organo stesso.

Art. 8 – Organi della F.IM.

Gli organi della F.IM. sono:

a) – l’Assemblea;

b) – la Direzione;

c) – la Presidenza;

d) -il Presidente;

e)il collegio dei Revisori dei Conti;

f) il collegio dei Garanti.

Gli organi del sistema F.IM. sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione, secondo le norme dei rispettivi livelli federali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

1) non è ammesso il principio di cooptazione;

2) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l’organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l’organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l’organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell’organo competente alla convocazione, porre la questione della sostituzione all’ordine del giorno, alla prima riunione dell’organo elettivo;

3) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l’organo, il Presidente convoca senza indugio, l’organo elettivo per il rinnovo dell’intero organo.

In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell’organo. La Direzione disciplinerà comunque il modello organizzativo e di funzionamento dell’Associazione.

Art. 9 – L’Assemblea: durata e composizione

L’ Assemblea è costituita nella sua interezza da rappresentanti designati dalle Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della Cooperazione, nonché dalle imprenditrici, dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo), dai legali rappresentanti di società o dagli amministratori con deleghe operative di forme associate, dagli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, dai coadiuvanti delle imprese familiari e dai professionisti che hanno sede legale in Italia.

Rimane in carica 4 anni ed è convocata almeno una volta l’anno.

Sono membri dell’Assemblea:

  1. i componenti della Presidenza F.IM.

b) i Presidenti in carica delle Associazioni di categoria costituite all’interno della Federazione, degli Enti o Società di emanazione o collegati.

Nelle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati che ne sono membri. Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell’Assemblea. L’Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza uscente.

Art. 10 – L’Assemblea: poteri e compiti

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della F.IM..

L’Assemblea:

1) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della F.IM. individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli associati in base ai settori merceologici in cui operano;

2) esamina l’andamento della F.IM. e delle strutture collegate e controllate, secondo le disposizioni del livello nazionale;

3) approva il bilancio consuntivo della F.IM. proposto dalla Direzione;

4) approva, su proposta della Direzione le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale e stabilisce le quote associative annuali nel rispetto degli obblighi, previsti dello Statuto;

5) approva, in seduta ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche;

6) ratifica la proposta della Direzione della Federazione, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, di aggregazione tra le Associazioni delle imprese al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

7) l’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno 15 giorni prima della data prefissata, a mezzo di mail, in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. La comunicazione contiene il luogo in cui sarà svolta l’assemblea, la data e l’ora, le materie all’ordine del giorno, altre materie previste dalla legge. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;

8) E’ ammessa la partecipazione anche per delega: in questo caso ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe;

9) le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti + 1 e con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti.

L’Assemblea viene convocata dalla Direzione su proposta del Presidente ogni 4 anni per:

a) deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;

b) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed altri componenti la Presidenza, determinandone il numero;

c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine il Regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il Sistema F.IM..

In caso di necessità, qualora il Presidente sia dimissionario prima della scadenza del mandato, o venga a mancare per qualsiasi motivo oltre 1/3 dei propri componenti o dei componenti degli altri organi, la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente e/o degli altri organi risultanti incompleti. L’elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto, qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum l’Assemblea nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 11 – La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti designati dalle Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della Cooperazione, nonché dalle imprenditrici, dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo), dai legali rappresentanti di società o dagli amministratori con deleghe operative di forme associate, dagli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, dai coadiuvanti delle imprese familiari e dai professionisti che hanno sede legale in Italia. La Direzione viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno. La Direzione è presieduta dal Presidente della F.IM.

In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vice Presidente o il componente della Direzione più anziano. Il numero dei componenti della Direzione è determinato dall’assemblea. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della F.IM. stabilite dall’Assemblea;

b) deliberare il piano strategico annuale o pluriennale della F.IM. proposto dalla Presidenza;

c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;

e) esercitare il controllo sulle attività e sui risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla F.IM., garantendo all’interno dei consigli di amministrazione o dei comitati di gestione la presenza del Presidente della F.IM. o di un suo delegato indicando, sulla base delle proposte della Presidenza, gli atti di indirizzo politico ai quali i rappresentanti della F.IM. in seno agli organi delle società controllate e/o degli Enti sono tenute ad attenersi;

f) nominare e/o revocare, su proposta della Presidenza della F.IM., il Direttore della F.IM., l’eventuale Vice Direttore;

g) esercitare direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni della F.IM.;

h) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti la F.IM. a norma del presente statuto e regolamento;

i) adire il collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all’osservanza da parte delle articolazioni della F.IM. del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della F.IM. e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi della F.IM. per chiederne l’annullamento;

j) deliberare il commissariamento, l’estromissione dalla F.IM. od altro tipo di provvedimento riguardante le strutture e le sedi territoriali, nonché le altre organizzazioni della F.IM. aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;

k) deliberare in merito all’acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, partecipazioni in società ed enti, rilascio di fideiussioni ed avalli a favore di terzi, apposizione di ipoteche e richieste di mutui e finanziamenti, concessione di prestiti a terzi o di quant’altro economicamente rilevante nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dall’Assemblea;

l) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della F.IM. presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organi, componenti di consigli di amministrazione delle società partecipate e/o controllate;

m) deliberare, su proposta del Direttore, l’articolazione della F.IM., lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della F.IM., nonché l’inquadramento contrattuale;

n) dare attuazione alle decisioni del collegio dei Garanti e del collegio dei Revisori dei Conti;

o) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa, se non attribuibile al Presidente;

p) presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo;

q) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;

r) deliberare la quota associativa annuale della F.IM.;

s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della F.IM.;

t) ratificare le decisioni prese in via di urgenza dalla Presidenza;

u) dotarsi di un proprio Regolamento;

v) convocare ogni 4 anni l’Assemblea elettiva su proposta della Presidenza.

Essa ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, In caso di modifica del numero delle Federazioni o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell’Assemblea annuale F.IM., viene modificata la relativa norma transitoria. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori. Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione. La Direzione non può delegare alla Presidenza le sue competenze a esclusione di quelle previste ai punti j, m, n, o.

Art. 12 – La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.

Sia il Presidente che il Vice Presidente sono eletti fra i componenti della Direzione, nella prima riunione della Direzione, tra i rappresentanti designati dalle Imprese operanti nel settore dell’Artigianato, delle Piccole e Medie Industrie e delle relative forme associate, della Cooperazione, nonché dalle imprenditrici, dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi (tutte le forme di lavoro autonomo), dai legali rappresentanti di società o dagli amministratori con deleghe operative di forme associate, dagli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, dai coadiuvanti delle imprese familiari e dai professionisti che hanno sede legale in Italia.

Alle riunioni della Presidenza partecipano, senza diritto di voto, il Direttore e l’eventuale Vice Direttore.

La Presidenza:

a) propone la nomina e/o la revoca alla Direzione della F.IM. del Direttore;

b) promuove l’attività politica della F.IM.;

c) indica alla Direzione della F.IM. gli atti di indirizzo politico ai quali i rappresentanti in seno agli organi delle società controllate sono tenute ad attenersi, ivi comprese le proposte di indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla F.IM.;

d) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore, il piano strategico annuale o pluriennale della F.IM.;

e) ha funzioni di rapporti e rappresentanza verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;

f) verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;

g) convoca l’Assemblea e la Direzione stabilendone l’ordine del giorno;

h) propone alla Direzione la convocazione dell’Assemblea elettiva quadriennale;

i) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d’urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

j) in caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli federali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;

k) in caso di mancata presentazione agli organi preposti all’approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello federale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto, nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all’approvazione dell’organo statutario competente;

l) si occupa di tutte le attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione e all’Assemblea della F.IM.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente della F.IM. resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della F.IM.:

a) ha la rappresentanza politica e sindacale della F.IM.;

b) ha il potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della F.IM.;

c) rappresenta la sintesi della F.IM. ed esprime e garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;

d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale della F.IM.; a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

e) provvede all’apertura di un conto corrente bancario presso Agenzia bancaria di propria fiducia. Ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

f) può conferire deleghe per il compimento degli atti negli ambiti delle proprie competenze;

g) propone alla Presidenza le indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla F.IM.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 14 – Presidenza Onoraria

L’Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della F.IM. a imprenditori o imprenditrici che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa o che per almeno due anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vicepresidente.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare con diritto di voto ai lavori dell’Assemblea e della Direzione.

Art. 15 – Il Direttore

Il Direttore e l’eventuale Vicedirettore vengono nominati dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

a) è responsabile del funzionamento della struttura della F.IM. e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;

b) è responsabile dell’attuazione delle decisioni degli organismi decisionali;

c) concorre all’elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza e il Presidente nella rappresentanza politica della F.IM. ed ha la responsabilità dell’attuazione delle decisioni assunte;

d) propone alla Presidenza il piano strategico annuale o pluriennale della F.IM.;

e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della F.IM. e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

f) propone alla Direzione l’articolazione della struttura organizzativa delle aree e delle funzioni di attività confederali e l’attribuzione e la revoca degli incarichi ai funzionari;

g) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Direzione l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei quadri;

h) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.

Il Direttore ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;

i) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della F.IM.;

j) è invitato, qualora non sia componente effettivo, alle riunioni degli organi delle società controllate dalla F.IM.;

Il regolamento attuativo dello Statuto, può prevedere una durata temporale anche per l’incarico di Direttore. Tutti i quadri e i responsabili delle aree di lavoro rispondono direttamente al Direttore. Il Vicedirettore svolge le funzioni del Direttore in caso di sua prolungata assenza o impedimento. La Direzione, su proposta del Direttore, può affidare al Vicedirettore particolari incarichi di lavoro.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti e viene eletto dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione economica e finanziaria della F.IM.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta, con apposita relazione all’assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli federali.

Qualora la situazione economica e finanziaria sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, si può prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno alla F.IM., con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 17 – Il Collegio dei Garanti

Il collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al Sistema F.IM. che non abbiamo alcun incarico in alcun organo nell’ambito della F.IM., né alcun rapporto di lavoro subordinato. Il collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea della F.IM. e rimane in carica 4 anni.

Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell’ambito della F.IM..

Il collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di Collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga all’interno della F.IM., in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Federale.

Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della F.IM.

Esso dichiara altresì, quale Collegio arbitrale, su domanda della Presidenza la decadenza dalle cariche federali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della F.IM., disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni su istanza di qualunque interessato può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla F.IM., ferma la facoltà dell’appello al Collegio dei Garanti.

I diversi ambiti e livelli del Sistema F.IM. possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate. L’intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza. L’intervento, inoltre, può essere richiesto da singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti F.IM.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è giudice d’appello unico. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, dal Collegio Nazionale dei Garanti.

TITOLO V — AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

Art. 18 – Fondo comune

Il Fondo Comune della F.IM. è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune. L’entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dall’Assemblea della F.IM.

In caso di scioglimento della F.IM., il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 19 – Bilanci – Gli Organi competenti

Gli organi approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per F.IM.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

La F.IM., persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio. Nell’ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione. Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, ad esso, allega la propria relazione.

Art. 20 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata annuale o pluriennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

TITOLO VI — ENTI CONFEDERALI

Art. 21 – Riconoscimento Ente di Formazione

Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 comma “2 c“ la F.IM. riconosce l’ Accademia Italiana Formatori, in sigla “AC.I.FORM.” quale Associazione di riferimento per la promozione e lo sviluppo dell’attività di formazione e riqualificazione professionale, per l’assistenza e per gli interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione alla imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della F.IM. e delle imprese aderenti.

TITOLO VII — NORME FINALI

Art. 22 – Scioglimento della F.IM.

Lo scioglimento della F.IM., può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Direzione della F.IM.. L’Assemblea è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della F.IM..

I beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti con finalità analoghe.

Art. 23 – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.