La Federazione Imprese,
propone ai suoi clienti, tramite un Provider, il Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. La vigente normativa che istituisce un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è stata riformata in diverse occasioni; l’ultima modifica in ordine cronologico è avvenuta con la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016. L’attuale regime normativo è in vigore, salvo ulteriori modifiche, sino al al 31 dicembre 2020.
Di seguito, breve introduzione sull’argomento:
Soggetti beneficiari
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, ai sensi del quale il credito di imposta in esame è attribuito a “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. In proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Tipologie di investimenti ammissibili
Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:
1. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988;
3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero nel minor periodo della data di costituzione. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.